Infedeltà Coniugale, Coniuge tradito risarcimento danno? Per la Cassazione è risarcibile.
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Si può ottenere un risarcimento danni in caso di infedeltà coniugale? SI!
Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che il coniuge tradito pubblicamente dal proprio partner (moglie o marito), può richiedere il risarcimento del danno subito nel caso in cui nella causa di separazione non sia stato pronunciato l’addebito della separazione.
La sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione I Civile ha sancito il principio di risarcibilità dei danni che derivano dall’infedeltà coniugale.
L’infedeltà coniugale o tradimento del coniuge rappresenta in Italia una delle cause più frequenti di crisi coniugali e di richiesta di separazione. La sentenza ha confermato un orientamento giurisprudenziale che era già osservato negli ultimi anni, affermando che il coniuge tradito ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale anche nel caso in cui all’altro coniuge non sia stata addebitata la separazione.
Nelle cause di separazione coniugale, infatti, il Giudice è tenuto a verificare, caso per caso se il tradimento o infedeltà coniugale sia la causa che ha originato la crisi coniugale o se invece non sia solo la conseguenza di una crisi matrimoniale già in atto.
Con la sentenza n. 18853 del 15/09/2011 la Suprema Corte afferma che i doveri coniugali derivanti dal matrimonio non sono solo morali, ma hanno natura giuridica e che la loro violazione quando è palese può dar luogo ad un illecito civile e comportare quindi anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile.
La sentenza in esame non ha solo sancito quanto precedentemente affermato anche con la sentenza del 10 Maggio 2005 n.9801, ma vi ha aggiunto un quid novi, un qualcosa di nuovo:
La violazione dei doveri coniugali può determinare una sanzione a natura risarcitoria indipendentemente dall’eventuale richiesta di addebito in sede di separazione dei coniugi. La mancanza di addebito, anche nel caso di separazione consensuale, non è preclusiva di separata azione civile per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri discendenti dall’art. 143 del Codice Civile (“Infedeltà coniugale”) e riguardanti diritti costituzionalmente garantiti. Qualora ne sussistano i presupposti, l’azione per far valere l’illecito civile deve ritenersi del tutto autonoma rispetto agli strumenti previsti dal diritto di famiglia.
Il Regime Patrimoniale dei Coniugi: Definizione
Il regime patrimoniale dei coniugi e quindi della famiglia si può definire come la disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all’acquisto e alla gestione dei beni:
I rapporti patrimoniali tra coniugi possono così essere classificati:
-Regime legale: la comunione dei beni (è il regime patrimoniale legale della famiglia)
-Regime convenzionale: la separazione dei beni o altre convenzioni (ad es. fondo patrimoniale)
Nel caso si abbia a che fare con un’impresa familiare o per il fondo patrimoniale con cui ciascuno dei due coniugi o un terzo, intendono destinare alcuni beni per il sostentamento della famiglia, sono previste delle regole particolari.
I coniugi tuttavia non hanno libertà assoluta in ordine alla gestione dei rapporti patrimoniali reciproci e:
-Non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio (art. 160 c.c.);
-Non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti (art. 161 c.c.).
È nulla ogni convenzione che abbia come finalità la costituzione di beni in dote (art. 166-bis c.c.). La dote un tempo era formata dai beni che la moglie attribuiva in godimento al marito per aiutarlo a mantenere la famiglia. L’istituto della dote però, è stato abolito dalla riforma del 1975, che ha stabilito che i rapporti patrimoniali tra i coniugi siano improntati ad una idea di famiglia caratterizzata dalla parità dei coniugi e dotata di mezzi patrimoniali che appartengono ad entrambi.
I coniugi, nel caso in cui scelgano il regime della comunione convenzionale, quindi ad esempio la separazione dei beni, non possono introdurre deroghe alle norme della comunione legale (comunione dei beni) relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote (art. 210 c.c.).
La Comunione Legale dei Beni dei Coniugi
In mancanza di una diversa volontà dei coniugi, i rapporti patrimoniali tra gli stessi sono regolati dalle norme in materia di comunione legale cioè di comunione dei beni. I coniugi che optano per la comunione dei beni all’atto del matrimonio non devono assolvere ad alcun onere pubblicitario: basta infatti l’assenza, a margine dell’atto di matrimonio, di convenzioni in deroga a garantire che vale la comunione dei beni.
Secondo quanto stabilito nell’ art. 177 c.c. costituiscono oggetto della comunione i seguenti beni patrimoniali:
-Gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione degli acquisti relativi ai beni personali elencati dall’art. 179 c.c.;
-Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Nel caso in cui si tratti di aziende che appartenevano ad uno dei coniugi prima del matrimonio, ma sono gestite da entrambi i coniugi, rientrano nella comunione solo gli utili e gli incrementi.
-Gli acquisti effettuati dai coniugi e le aziende (o i loro utili e incrementi) gestite da entrambi cadono immediatamente in comunione.
Altri beni, invece, appartengono al singolo coniuge durante il matrimonio e, quindi, egli può liberamente disporne. Tuttavia, essi entrano in comunione e devono essere divisi tra i coniugi se e quando la comunione stessa si scioglie e nella misura in cui ancora esistono. Si parla in questo caso di comunione de residuo e in essa rientrano:
-Frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione dei beni;
-Proventi dell’attività separata svolta da ognuno dei due coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono ancora stati consumati;
-Beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi, nel caso in cui questa sia stata creata dopo il matrimonio, e gli incrementi dell’impresa anche se costituita prima del matrimonio.
Sono da ritenere beni personali di ciascun coniuge e pertanto non entrano a far parte della comunione dei beni (art. 179 c.c.):
-Beni di cui il singolo coniuge (marito o moglie) era proprietario prima del matrimonio
-Beni su cui il coniuge, prima del matrimonio, era titolare di un diritto reale di godimento;
-Beni che sono stati acquisiti dopo il matrimonio tramite donazione o successione (solo nel cao in cui nell’atto di liberalità o nel testamento non sia stato specificato che essi sono attribuiti alla comunione dei beni);
-Beni e accessori di uso strettamente personale di ognuno dei due coniugi;
-Beni che servono al coniuge per l’esercizio della sua professione;
-Beni ottenuti a titolo di risarcimento danni
-Pensione dovuta alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa da parte di uno dei coniugi;
-Beni acquisiti con il ricavato della cessione di altri beni personali.
Il regime di comunione dei beni può essere cambiato volontariamente dai coniugi che d’accordo decidono di passare al regime convenzionale, che sono di tre tipi:
-separazione dei beni
-comunione convenzionale
-fondo patrimoniale
La Separazione dei Beni dei Coniugi
La separazione dei beni può essere chiesta dai coniugi o all’atto del matrimonio o successivamente. In tale regime patrimoniale ciascun coniuge resta titolare esclusivo dei beni da esso acquistati durante il matrimonio secondo le regole ordinarie (art. 215 c.c.) e ne ha il godimento e l’amministrazione (art. 217 c.c.).
La Comunione Convenzionale dei Beni
I coniugi possono modificare il regime della comunione dei beni attraverso una convenzione, in tal caso, il regime patrimoniale si chiama: comunione convenzionale.
Con tale convenzione si possono escludere dalla comunione alcuni beni che normalmente vi rientrerebbero, o, all’opposto, far cadere in comunione alcuni beni che normalmente non vi rientrerebbero, tutto però deve rispondere a quanto sancito nell’articolo 210 del Codice Civile.
Il Fondo Patrimoniale
I coniugi o un terzo, prima o durante il matrimonio, possono costituire un fondo patrimoniale. Con il fondo patrimoniale si ha che alcuni beni (devono essere beni immobili, mobili registrati o titoli di credito) vengono destinati dai coniugi o dal terzo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Conseguenze in Caso di Separazione o Divorzio
In caso ad esempio di divorzio, già dichiarato con sentenza del tribunale, si hanno le seguenti conseguenze patrimoniali:
* Il coniuge che a seguito dello scioglimento del matrimonio non ha più a disposizione redditi che gli consentano la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio può chiedere al giudice che ordini all’altro coniuge di corrispondere a suo favore un assegno di mantenimento periodico, tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi e dei motivi della decisione.
-Ciascuno degli ex coniugi perde i diritti successori nei confronti dell’altro.
- Si verifica lo scioglimento della comunione legale dei beni, qualora tale effetto non sia stato già determinato dalla separazione personale.
In caso di scioglimento del matrimonio con una sentenza di divorzio o in caso di separazione legale i coniugi dovrebbero quindi farsi seguire da un professionista per quanto riguarda gli aspetti legali, per tutelarsi nella suddivisione del patrimonio.
Fonte internet
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L'infedeltà coniugale
Il tradimento del marito o della moglie: le conseguenze dell'addebito e le sanzioni per l'adulterio. Cosa prevede la legge per le coppie sposate e per quelle di fatto.
Non è un reato, ma solo un illecito civile da cui scaturisce una sola sanzione: quella dell'addebito. È l'infedeltà coniugale o, per dirla con parole comuni, il tradimento. Dal punto di vista pratico, l'adulterio ha scarse conseguenze quando è posto da un uomo che guadagna più della donna, mentre ha riflessi pregiudizievoli se è quest'ultima a tradire. Difatti, l'effetto più rilevante dell'infedeltà è la perdita del diritto al mantenimento. Ne consegue che laddove il marito sia comunque tenuto, in ragione del proprio reddito elevato, a versare gli alimenti alla moglie, con o senza addebito per lui le cose non cambiano: dovrà comunque far fronte ai suoi doveri economici. Invece la moglie adultera ma disoccupata o con uno stipendio minimo non potrà mai reclamare il mantenimento proprio a causa della sua condotta colpevole. Di tutto ciò parleremo nel seguente articolo. Dopo aver spiegato cos'è la cosiddetta infedeltà coniugale, illustreremo quali sono le conseguenze per chi tradisce, quali le sanzioni e le tutele legali per chi è stato tradito. Si pensa spesso, ed a torto, chi tradisce perde il diritto a vedere i figli: non è così perché un marito traditore può essere un ottimo padre. Affronteremo anche questo delicato tema. Quali sono le ripercussioni sulla casa coniugale quando uno dei due coniugi ha una tresca con un'altra persona? È possibile denunciare l'amante del coniuge che viene segretamente accolto in casa propria? Ecco le risposte alle tue legittime domande.
Indice
* 1 Infedeltà coniugale: cos'è?
* 2 Infedeltà: quali conseguenze giuridiche?
* 3 Infedeltà: quali conseguenze pratiche?
* 4 infedeltà: posso chiedere il risarcimento del danno?
* 5 Come dimostrare il tradimento
* 6 Come difendersi da una accusa di tradimento?
Infedeltà coniugale: cos'è?
Quando si parla di infedeltà coniugale ci si riferisce naturalmente alle coppie sposate. L'infedeltà è invece lecita (o quantomeno non produttiva di alcun effetto) per le coppie legate da un'unione civile (quelle cioè tra omosessuali) o per le famiglie di fatto, benché abbiano firmato un contratto di convivenza.
Non c'è bisogno di spiegare cos'è l'infedeltà: tutti sappiamo che si tratta di un tradimento, di una relazione intrattenuta con un'altra persona, sia questa dell'altro sesso o del proprio. C'è quindi infedeltà anche da parte del marito che sta con un uomo o della moglie che sta con una donna.
Quando si parla di infedeltà non ci si riferisce solo al tradimento sessuale, ma anche a quello affettivo e intellettuale. Numerose sentenze hanno infatti condannato il rapporto platonico su internet quando, dalla conversazione e dai messaggi intrattenuti dai soggetti in questione, possa evincersi un rapporto affettivo. E ciò sulla base della fin troppo scontata considerazione che ciò costituisce una mortificazione per l'altro coniuge. Non è infedeltà, chiaramente, la semplice amicizia intrattenuta su una chat, ma un messaggio compromettente è sufficiente - come vedremo - a denunciare la relazione adulterina, a prescindere dalle prove dell'effettivo contatto fisico.
Come facile intuire è tradimento tanto quello di una sola ora quanto una relazione stabile.
Dire al coniuge "Non ti amo più" non costituisce tradimento, né causa di addebito. Nel tempo si può perdere il legame affettivo che univa al marito o alla moglie; ciò non è considerato una colpa e non produce né sanzioni, né effetti.
Allo stesso modo, dire al coniuge "Mi piace un'altra persona" non costituisce tradimento, a meno che non ci sia la prova che con quest'ultima sia stato intrattenuto un rapporto affettivo sia pure non fisico. Il fatto di guardare con desiderio tutti i giorni un altro soggetto infatti non rientra ancora nell'infedeltà coniugale e non comporta l'addebito.
Infedeltà: quali conseguenze giuridiche?
Dal punto di vista giuridico (ma vedremo che, sotto l'aspetto pratico, le cose cambiano), l'infedeltà coniugale ha una sola conseguenza: il coniuge che è stato tradito può chiedere la separazione con addebito a carico di quello infedele. "Addebito" significa "imputazione di responsabilità": in pratica il giudice dichiara ufficialmente che la colpa per la fine del matrimonio è del coniuge infedele.
Questo accertamento conduce a due conseguenze legali:
* chi è stato infedele non può chiedere, per sé, l'assegno di mantenimento. Quindi, ad esempio, la moglie che ha avuto una storia, anche se disoccupata non può chiedere l'assegno mensile. Solo se le sue condizioni economiche dovessero risultare disperate e comportare un serio rischio di sopravvivenza, potrebbe tutt'al più chiedere gli "alimenti", un importo di gran lunga inferiore al mantenimento e necessario solo a quanto necessario per non morire di fame;
* se, dopo la separazione, uno dei due coniugi dovesse morire, la regola vuole che l'altro acquisisce i diritti successori, è cioè suo erede (questo diritto si perde solo dopo il divorzio). Ciò però non vale per chi è stato infedele. Il coniuge che ha tradito e che ha subìto l'addebito non può infatti vantare alcuna quota sul patrimonio dell'ex defunto di cui, quindi, non sarà mai erede.
Infedeltà: quali conseguenze pratiche?
Da un punto di vista pratico le conseguenze per l'infedeltà coniugale non sono così rilevanti. Per quanto infatti riguarda l'aspetto successorio, non è così frequente che una persona muoia nel breve lasso di tempo che va tra la separazione e il divorzio (6 mesi in caso di separazione consensuale; 1 anno in caso di separazione giudiziale).
Dall'altro lato, la perdita del diritto al mantenimento rileva solo quando l'infedele ha un reddito più basso. Quest'ultimo aspetto merita di essere approfondito. Lo faremo ricorrendo ad alcuni esempi pratici.
Mario, con un reddito di 2mila euro al mese, è sposato con Maria la quale ha invece uno stipendio di 500 euro al mese. Mario e Maria si separano per incompatibilità caratteriali. Nessuno dei due, dunque, subisce l'addebito. Mario dovrà versare a Maria un mantenimento di circa 300 euro al mese.
Se dovesse risultare che Mario ha tradito Maria, il primo subirebbe l'addebito. Tuttavia per lui non ci sarebbe alcuna ulteriore conseguenza atteso che, comunque, resta tenuto al mantenimento in ragione del suo reddito superiore. Il mantenimento non è infatti una sanzione per aver tenuto un comportamento colpevole ma solo una misura assistenziale in favore di chi è economicamente più debole. Anche se Mario fosse stato disoccupato o con un reddito inferiore a Maria, l'impugnazione dell'addebito per tradimento non avrebbe comportato, per lui, l'obbligo di versare il mantenimento all'ex moglie.
Diversa è la soluzione nel caso in cui sia Maria a tradire Mario. Come detto, l'addebito implica solo la perdita del diritto al mantenimento. In questo caso, dunque, la moglie non potrà chiedere l'assegno, anche se nullatenente. Questo però vale solo per il mantenimento a lei diretto; se invece la coppia ha avuto dei figli, Mario resterà comunque tenuto a mantenere i minori o i maggiorenni non ancora autosufficienti sul piano economico.
Ecco perché, a volte, la battaglia giudiziaria per l'addebito ha scarse conseguenze pratiche ed è sciocco far saltare un accordo per una separazione consensuale che potrebbe avvenire senza grossi oneri economici e dispendio di tempo.
infedeltà: posso chiedere il risarcimento del danno?
Solo raramente i giudici hanno riconosciuto, in caso di infedeltà coniugale, oltre all'addebito anche il diritto al risarcimento del danno. Ciò scatta non quando il coniuge tradito abbia subito uno "scossone psicologico", la depressione per il fallimento del matrimonio e un dolore interiore. Si ha diritto al risarcimento solo allorché le modalità del tradimento hanno leso la reputazione del coniuge tradito. Si tratta, insomma, di una misura rivolta solo a tutelare l'immagine pubblica della "vittima". Si pensi all'ipotesi in cui Maria tradisce Mario con il suo migliore amico e tutta la cittadinanza o gli amici lo sanno. O quando Mario esce con la propria segretaria, con cui ha una relazione, incurante del fatto che la gente mormori alle spalle di Maria.
Come dimostrare il tradimento
Per far scattare l'addebito per il tradimento non è necessaria la prova di una relazione fisica o stabile. Bastano i semplici indizi che siano indicativi di una relazione affettiva o di una attrazione fisica. Quindi il messaggio lasciato su una chat, con apprezzamenti e inviti a un rapporto sessuale, sono sufficienti a far scattare l'addebito anche se non viene dimostrato un incontro effettivo tra i due amanti segreti. Lo stesso dicasi per lo scambio di immagini provocanti.
Leggi Infedeltà: quali prove.
Si fa sempre più ricorso agli investigatori privati. I loro report non sono però una prova. Lo possono essere le fotografie scattate dal detective; queste ultime però perdono la loro valenza di prova documentale se contestate dalla controparte. A tal riguardo, la contestazione non può essere generica ma deve spiegare per quali motivi la foto non è attendibile; ad esempio si può eccepire che la foto si riferisce a un episodio risalente nel tempo oppure che l'identità dei volti non è chiara e i soggetti non riconoscibili.
Email ed sms sono ormai entrati anche nel processo civile. Ma sottrarre con la forza o con l'inganno il cellulare al proprio coniuge che ho la tenuto riservato e non lo ha lasciato sul tavolo o sul divano costituisce un reato: quello di violazione della privacy.
Allo stesso modo è illegittimo lasciare un registratore acceso in casa prima di uscire: l'interferenza nella via privata altrui è punito ai sensi del codice penale.
Le ammissioni di responsabilità sono di certo la prova "principe" dell'infedeltà, ammissioni che possono essere dichiarate a voce, ma registrate all'insaputa dell'ex; difatti le registrazioni di conversazioni tra coniugi, anche avvenute a casa propria, sono legali.
Come difendersi da una accusa di tradimento?
L'unico modo per difendersi da una accusa di tradimento è quello di dimostrare che la coppia era già in precedenza in crisi e che l'infedeltà coniugale non è stata la causa della rottura bensì l'effetto di una situazione già conclamata. Difatti, l'addebito scatta solo per quelle condotte che provocano la separazione e non per tutte le altre. Ad esempio, se Mario e Maria non si parlano già da diversi mesi, litigano in continuazione e non hanno più rapporti sessuali, l'eventuale tradimento di Mario non implicherà l'addebito. Spetta però a Mario dimostrare che il matrimonio era già in frantumi prima del tradimento.